I Consigli di corso di studio o, nel caso in cui questi non risultino costituiti, la Giunta di Dipartimento deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero, anche attraverso l’adozione di un piano di studi individuale.
I Consigli di corso di studio o, nel caso in cui questi non risultino costituiti, la Giunta di Dipartimento deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l’Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all’iscrizione il riconoscimento dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera universitaria dell’interessato.
Può essere concessa l’iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso Università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Ateneo abbia concorso. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nel Regolamento di Ateneo per il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari.